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a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).